Reddito di Cittadinanza addio: nascono ADI e SFL. Tutte le novità.
Come preannunciato ormai da tempo dal Presidente Giorgia Meloni, il Reddito di Cittadinanza sarà presto abrogato in tutto e per tutto. Al suo posto non ci sarà la MIA (Misura di Inclusione Attiva), come si credeva, ma due nuove misure di sostegno distinte: l’ADI e il SFL.
Il RdC per come lo conosciamo continuerà ad essere erogato – a favore di determinate categorie di soggetti – fino alla data ultima del 31 dicembre 2023. A partire dal 1° gennaio 2024 la misura non esisterà più, e anche l’Assegno Unico Universale per i figli a carico dovrà essere richiesto separatamente entro l’ultimo mese di fruizione del RdC.
Insomma, tra qualche mese cambierà davvero tutto in materia di sostegno ai cittadini in difficoltà, tanto che la misura ideata dal Movimento 5 Stelle sembra sia destinata presto a diventare solo un lontano ricordo.
Leggi anche: “Bonus Sociale Elettrico e Gas 2023: Cos’è, A chi spetta, Cifre”.
Vediamo tutto quello che c’è da sapere sugli ultimi mesi di vita del Reddito di Cittadinanza e sulla nascita delle due nuove misure di supporto al reddito.
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Reddito di Cittadinanza: tutti i chiarimenti per il 2023
La Legge di Bilancio 2023 ha previsto l’abrogazione totale del Reddito di Cittadinanza a partire dal 2024, mentre per il 2023 sono stati imposti dei limiti legati alle mensilità.
Se normalmente il RdC poteva essere percepito per 18 mesi, con anche la possibilità di rinnovo, ad oggi se la misura nel 2023 può essere beneficiata per un limite massimo di 7 mesi, senza opzioni di rinnovo.
Sono esclusi dalla riduzione dei mesi – e quindi continuano a beneficiare del RdC in 18 mensilità – i nuclei familiari con all’interno:
- Persone con disabilità media/grave oppure non autosufficienti;
- Minorenni;
- Persone dai 60 anni in su.
Anche per queste categorie, però, il Reddito non potrà più essere erogato oltre il 31 dicembre 2023, perché la misura perderà ogni validità a partire dall’anno prossimo.
Questo significa dunque che anche i nuclei con disabili, minori o over 60 potrebbero non riuscire in tempo a fruire delle 18 mensilità previste.
Facciamo qualche esempio per capire meglio.
Mettiamo il caso che un nucleo familiare abbia iniziato a percepire il Reddito di Cittadinanza a partire dal mese di novembre 2022 e che, quindi, abbia beneficiato di due sole mensilità in riferimento al 2022.
A partire dal 2023:
- Se in famiglia non sono presenti disabili, minori o over 60, il RdC continua ad essere erogato per un massimo di 7 mesi nel 2023;
- Se in famiglia sono presenti disabili, minori o over 60, il Reddito spetterà per tutti i 12 mesi del 2023, fino a dicembre.
Come possiamo vedere, in casi come questi, anche il nucleo escluso dalla riduzione a 7 mesi non può percepire comunque il beneficio per 18 mensilità, ma solo per 14 mensilità.
Per quanto riguarda i nuclei familiari che abbiano fatto richiesta del Reddito nel corso del 2023, si farà lo stesso ragionamento.
Le famiglie con all’interno disabili, minori o over 60 lo potranno percepire per tutti i 12 mesi del 2023 (in quanto in realtà avrebbero diritto a 18 mesi di fruizione), a partire dal mese successivo alla richiesta e fino al mese ultimo di disponibilità, dicembre 2023.
Ai nuclei senza disabili, minori e over 60 che richiedono il RdC nel 2023, invece, spetteranno massimo 7 mensilità, tenendo conto anche qui che l’ultimo mese fruibile è dicembre 2023.
A partire dal 2024, il Reddito di Cittadinanza e la Pensione di Cittadinanza non potranno più essere richieste, erogate o fruite in alcun modo.
Leggi anche “RdC 2023: ultimo anno, poi addio – La rivoluzione di Meloni”.
ADI al posto del Reddito di Cittadinanza: come funziona
Il DL n. 48 del 4 maggio 2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 85 del 03 luglio 2023, ha stabilito che dal 1° gennaio 2024 sarà attiva una nuova misura di contrasto alla povertà, l’AdI (Assegno di Inclusione).
L’Assegno di Inclusione viene presentato nello specifico come:
[…] misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro […] condizionata alla prova dei mezzi e all’adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.”
L’AdI potrà essere richiesto esclusivamente dai nuclei familiari con componenti:
- Disabili;
- Minorenni;
- Dai 60 anni in su;
- In condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione.
Il soggetto che effettivamente fa richiesta dell’AdI dovrà inoltre rispettare i seguenti requisiti:
- Avere la cittadinanza europea o, in alternativa:
-
- Diritto di soggiorno;
- Diritto di soggiorno permanente;
- Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- Status di protezione internazionale.
- Essere residente in Italia da almeno 5 anni al momento della richiesta, e residente in modo continuativo nel corso degli ultimi 2 anni.
I componenti del nucleo che potranno essere conteggiati ai fini dell’accesso all’AdI, comunque, sono solo quelli che risultano residenti in Italia al momento in cui si presenta la richiesta.
Assegno di Inclusione: ulteriori requisiti obbligatori
Gli ulteriori requisiti rivolti all’intero nucleo familiare sono i seguenti:
- ISEE non superiore a 9.360 euro;
- Valore del reddito familiare inferiore ad una soglia:
-
- Di 6.000 euro annui;
- Di 7.560 annui, per nuclei familiari con persone tutte di età pari o superiore a 67 anni oppure per nuclei composti da persone dai 67 anni in su e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza;
- Gli importi determinati per il valore annuo del reddito familiare devono essere moltiplicati per componente in base ai parametri della scala di equivalenza di cui all’art. 2 comma 4 del DL 48/2023.
- Valore del patrimonio immobiliare come definito ai fini dell’ISEE, diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini dell’imposta municipale propria (IMU) non superiore a 150.000 euro, non superiore ad 30.000 euro.
- Valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini dell’ISEE, non superiore a una soglia di 6.000 euro, ai quali potranno essere aggiunti:
-
- 2.000 euro per ogni componente del nucleo successivo al primo, fino a 10.000 euro massimo;
- 1.000 euro per ogni componente minorenne successivo al secondo;
- 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità;
- 7.500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o non autosufficiente.
- Nessun membro, nel corso dei 12 mesi che precedono la richiesta, dovrà risultare disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, ad esclusione di quelle per giusta causa.
- Nessun membro deve risultare intestatario (o avere piena disponibilità) di veicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., che sono stati immatricolati per la prima volta nei 36 mesi prima della richiesta (esclusi i mezzi agevolati dedicati ai disabili).
- Nessun membro deve risultare intestatario o avere disponibilità di navi, imbarcazioni da diporto o aeromobili di ogni genere.
- Il beneficiario dell’AdI, nel corso del 10 anni che precedono la richiesta, non dovrà risultare:
-
- Sottoposto a misura cautelare personale o a misura di prevenzione;
- Sottoposto a sentenze definitive di condanna.
ADI come Reddito di Cittadinanza: 18 mesi di fruizione
L’Assegno di Inclusione consiste in un’integrazione al reddito familiare pari a massimo 6.000 euro o 7.560 euro, moltiplicati secondo la scala di equivalenza di cui al paragrafo precedente.
Il beneficio includerà inoltre un beneficio aggiuntivo dedicato ai nuclei familiari che vivono in affitto, fino ad un massimo di:
- 3.360 annui;
- 1.800 annui, per nuclei composti interamente da over 67 oppure da membri over 67 e altri membri tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza.
L’AdI, così come accadeva per il Reddito di Cittadinanza, viene erogato ogni mese per un periodo massimo di 18 mensilità. Al termine, può essere rinnovato più volte, però per massimo 12 mesi alla volta. È prevista la sospensione di un mese per ogni rinnovo successivo al primo.
L’importo dell’Assegno non potrà essere inferiore a 480 euro annui.
Per le richieste sarà istituito il nuovo SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa), realizzato dall’INPS. La nuova piattaforma digitale in cui si potranno trasmettere le richieste opererà nell’ambito del nuovo SIISL.
SFL attiva dal 1° settembre per componenti esclusi dall’ADI
Per quanto riguarda i componenti dei nuclei familiari che non possono accedere all’AdI, è stata ideata invece un’altra misura in sostituzione al Reddito di Cittadinanza.
Si chiama SFL (Supporto per la Formazione e il Lavoro) ed è una misura “[…] di attivazione al lavoro, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate […]”
Al contrario dell’AdI (che entra in vigore a partire dal 2024), il SFL potrà essere richiesto a partire dal 1° settembre 2023, sebbene chiaramente non potrà essere cumulato con il RdC.
Possono fare richiesta del SFL i componenti dei nuclei familiari:
- Che hanno un’età compresa tra i 18 e i 59 anni;
- Con un valore dell’ISEE familiare non superiore a 6.000 euro annui;
- Che non hanno i requisiti per poter richiedere l’AdI.
La normativa prevede inoltre che anche i componenti dei nuclei che beneficiano dell’AdI possano fare richiesta del SFL, se decidono di partecipare ai percorsi di inclusione sociale e professionale sopraindicati.
In seguito alla presentazione della domanda, il richiedente sarà convocato per firmare:
- Il Patto di attivazione digitale;
- Il Patto di servizio personalizzato, con cui il richiedente dichiara di essersi rivolto ad almeno 3 agenzie come segno di attivazione al lavoro.
Una volta stipulato il Patto di servizio, il richiedente avrà accesso ad una piattaforma dedicata alla ricerca del lavoro oppure potrà essere inserito in specifici progetti di formazione erogati da soggetti, pubblici o privati, accreditati alla formazione dai sistemi regionali, da fondi paritetici interprofessionali e da enti bilaterali.
La partecipazione a tali attività di attivazione al lavoro permetteranno al richiedente di ottenere un beneficio economico, di importo pari a 350 euro mensili per un massimo di 12 mesi, erogato dall’INPS.
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